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Statuto

 

ARTICOLO 1

E’ costituita con sede legale in Verona, C.so Porta Nuova 70 e sede amministrativa in Pontenure (PC) in via G. Marconi, 27 l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA OMEOPATIA DI RISONANZA”. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 2

La durata è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L’Associazione ha carattere culturale. Essa non ha scopi politici, né di lucro, né collegamenti con partiti o enti vari, politici o sindacali.

ARTICOLO 4

L’Associazione ha come scopo lo studio teorico e pratico del drenaggio, della fitoterapia e della mesoterapia nonchè dell’utilizzazione in terapia dei farmaci di risonanza, fitoterapici e di promuovere la diffusione e l’uso di questi principi farmaceutici, anche a mezzo di incontri, convegni, giornate di studio e tutte le iniziative che riterrà opportune per promuovere il conseguimento dell’oggetto associativo.
L’Associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà aderire ad altre associazioni, delle quali condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I membri dell’Associazione non ottengono alcuna parte delle rendite e, nella loro qualità di membri, alcun sussidio con i mezzi dell’Associazione.

ARTICOLO 5

Il numero dei Soci è illimitato.
I soci si distinguono in :

  • soci ordinari
  • soci sostenitori
Possono diventare soci ordinari solo ricercatori scientifici, laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, nonchè medici veterinari.
Possono diventare soci sostenitori coloro che desiderino appoggiare il lavoro dell’associazione.
Il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulla accettazione di coloro i quali vogliono aderire all’associazione.
E’ esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o comunque limitata. Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, avendo la suindicata classificazione dei soci solo valore terminologico.
L’adesione all’associazione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.

ARTICOLO 6

I diritti dei soci sono:

  • partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
  • nel caso dei soci maggiorenni avere il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria in ogni deliberazione riguardante la vita dell’associazione, inclusa l’elezione ed il rinnovo degli organi sociali, le modifiche dello Statuto e l’approvazione dei rendiconti;
  • essere eletto alle cariche sociali;
  • chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  • formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione.

ARTICOLO 7

I doveri dei soci sono:

  • rispettare le norme del presente statuto e i deliberati degli organi associativi;
  • non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde:

  • per esclusione formale per decisione motivata del Consiglio Direttivo;
  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno solare;
  • per la perdita dei diritti civili.
Il Consiglio Direttivo provvederà ogni  anno, entro il termine per l’Assemblea che approva il rendiconto annuale, alla revisione della lista dei soci.

ARTICOLO 9

In caso di dimissioni od esclusione, il socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
In caso di decesso dell’associato lo status di socio non è trasmissibile agli eredi.

ARTICOLO 10

L’esercizio finanziario dell’associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Con riferimento a tale esercizio il Consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci secondo le norme del presente statuto.
Il patrimonio è costituito:

  • dalle quote sociali
  • dai contributi di enti pubblici e privati
  • da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione
  • da beni mobili ed immobili
  • da lasciti, legati e donazioni purchè accettate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il  Presidente.
Il Consiglio Direttivo e il  Presidente restano in carica per due anni.

ARTICOLO 12

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Essa si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’assemblea.

ARTICOLO 13

L’assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Vige il principio del voto singolo per ogni associato.

ARTICOLO 14

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’associazione con avviso scritto da spedirsi al domicilio dei soci, quale risulta dal libro soci.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le riunioni dell’assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 15

In apertura dei propri lavori l’assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.
Nomina quindi uno scrutatore per le votazioni per scheda.
I compiti dell’assemblea sono:

  • approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo
  • approvare la relazione del Consiglio Direttivo
  • approvare e modificare le linee programmatiche dell’associazione
  • approvare e modificare il regolamento generale e tutti i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’associazione
  • approvare le modifiche allo statuto
  • deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi si procederà a nuove votazioni tra i candidati aventi pari voti.
Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate, in prima convocazione, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono approvate le proposte che ottengono il consenso dei tre quarti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
Presso la sede sociale sono messi a disposizione degli associati che vogliano prenderne visione i verbali delle assemblee, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un un numero di sei soci e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nel locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la diretta responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • predisporre le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 15
  • eseguire i deliberati dell’assemblea
  • adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione
  • stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi
  • adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 8
  • nominare una commissione scientifica composta da esperti dei più diversi settori, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’art. 4 dello statuto.

ARTICOLO 18

L’Associazione, a mezzo del Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato d’onore i cui componenti siano personalità atte a sostenere ideologicamente o materialmente le finalità dell’associazione.

ARTICOLO 19

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti e si intendono approvate le proposte che ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in casi di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 22

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

ARTICOLO 23

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 8 b) e d) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

ARTICOLO 24

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad associazioni o enti che svolgono attività analoghe, indicati dall’assemblea in sede di scioglimento; oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. n.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’associazione, relativamente all’atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.

ARTICOLO 27

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.